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I contratti di convivenza

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E' possibile regolare i rapporti economici e patrimoniali fra due persone conviventi ma non legate da rapporti di coniugio o di unione civile?
Sì, è possibile rivolgersi ad un Notaio che rediga e autentichi un vero e proprio contratto di convivenza sia per coppie eteroaffettive che omoaffettive non legate da vincolo di coniugio o di unione civile.
Tale contratto è stato espressamente previsto dall'art. 1 comma 50 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che disciplina le convivenze registrate, ma può essere applicato analogicamente anche alle convivenze non registrate, cioè di fatto.

Cosa significa "convivenze registrate"?
Sono quelle che i conviventi hanno comunicato in un apposito registro presso il Comune di residenza tramite una dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza ai sensi dell'art. 1, commi 36 seguenti, della legge 76/2016.
Per registrare una convivenza i conviventi devono essere:
maggiorenni;
coabitanti;
uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
non avere fra loro legami di parentela, affinità o adozione, né essere legati da matrimonio o unione civile fra loro o con altre persone.

Che differenza c'è fra le convivenze di fatto e quelle registrate?
La legge 76/2016 prevede per le sole convivenze registrate alcuni diritti, ossia:
- ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni;
- in caso di morte del convivente che ha firmato il contratto di locazione o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
- in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto di un convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;
- il Notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza deve inoltre provvedere entrodieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza ove è registrata la convivenza.

Tornando ai contratti di convivenza?
I conviventi (sia "registrati" e che di fatto) possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che regoli le modalità di contribuzione alle necessità della vita di coppia in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo.

Qualche esempio?
I conviventi possono convenire:
- di provvedere ai bisogni del loro rapporto, e quindi alle spese comuni, in proporzione ad un percentuale o per quote fisse;
- che nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori per una percentuale da definire rispetto a quelli di cui è titolare al momento della sottoscrizione del contratto di convivenza, le spese comuni saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente per un periodo non superiore a ...;
- di attribuire un uguale valore patrimoniale alla prestazione strettamente economica e di mantenimento da eseguirsi da parte di uno dei conviventi, e a quella di collaborazione e di sostegno organizzativo offerta dall'altro convivente attualmente non occupato, che quindi provvederà ai medesimi bisogni prestando la propria collaborazione, anche domestica, e ponendo in essere qualsiasi attività finalizzata all'organizzazione e al rafforzamento del vincolo solidaristico;
- che alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei conviventi, il convivente X corrisponderà al convivente Y in ragione della sua collaborazione alla vita comune una somma pari al … per cento del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno di durata della convivenza stessa;
- che nel caso di cessazione della convivenza per decisione unilaterale di un convivente, l'altro convivente conserverà il diritto di servirsi dell’abitazione per almeno … mesi dal momento della cessazione della convivenza stessa;
- di redigere un inventario, sottoscritto da entrambi i conviventi, dei mobili, arredi, autoveicoli ecc. acquistati da ciascuno separatamente prima dell'inizio della convivenza o durante la convivenza, con indicazione eventualmente dell'apporto economico dell'altro convivente nell'acquisto di tali beni;
- stabilire le condizioni di cessazione della convivenza, oltre che per morte di uno dei conviventi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale o per abbandono dell'abitazione comune per un tempo non inferiore a … giorni consecutivi, salvo che per ragioni professionali, di salute, di studio o di famiglia;
- stabilire gli obblighi conseguenti alla cessazione della convivenza fra cui ad esempio l'obbligo di uno degli ex conviventi di cedere all'altro la quota di un mezzo di proprietà della casa in cui si è svolta la vita in comune.